Descrizione
ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 13/08/2026
OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE E
DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA
COMUNALE PER USI DIVERSI DA QUELLI DOMESTICI, ALIMENTARI E IGIENICOSANITARI,
FINO AL 30 SETTEMBRE 2026.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
• l’acqua costituisce una risorsa pubblica essenziale, da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà,
razionalità e sostenibilità, garantendo prioritariamente il soddisfacimento dei fabbisogni connessi al consumo
umano;
• durante la stagione estiva si registra ordinariamente un sensibile incremento dei consumi idrici, dovuto anche a
utilizzi non essenziali dell’acqua potabile;
• le elevate temperature e la riduzione delle disponibilità idriche possono determinare situazioni di criticità
nell’approvvigionamento, con possibili abbassamenti della pressione, disservizi o interruzioni nell’erogazione
dell’acqua;
VISTA la nota di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. del 21 luglio 2026, acquisita al protocollo del
Comune di Toffia al n. 2610 del 22 luglio 2026, avente ad oggetto “Richiesta urgente di adozione di
ordinanza sindacale per il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per scopi non domestici – Stagione
estiva in corso”;
CONSIDERATO CHE con la predetta comunicazione il gestore del Servizio Idrico Integrato ha
evidenziato che le attuali condizioni climatiche e il consistente incremento dei consumi stagionali
stanno sottoponendo i sistemi di approvvigionamento a un rilevante stress idrico, rendendo
necessario prevenire ogni forma di spreco o uso improprio dell’acqua potabile;
PRESO ATTO che Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ha richiesto ai Comuni interessati di adottare
tempestivamente appositi provvedimenti diretti a vietare l’utilizzo dell’acqua proveniente dai
pubblici acquedotti per scopi diversi da quelli domestici, alimentari e igienico-sanitari,
indicativamente fino al 30 settembre 2026;
RITENUTO necessario adottare misure temporanee e urgenti volte a contenere i consumi,
prevenire possibili carenze nell’approvvigionamento e assicurare la continuità del servizio idrico
per le esigenze primarie della popolazione;
RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni per disporre limitazioni temporanee all’utilizzo
dell’acqua potabile sull’intero territorio comunale;
VISTI:
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare le
disposizioni relative alla tutela quantitativa della risorsa idrica e al risparmio idrico;
idrico;
• l’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• l’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• la legge 24 novembre 1981, n. 689;
• lo Statuto comunale;
• i vigenti regolamenti comunali;
ORDINA
1. DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE
Con decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre
2026, salvo anticipata revoca o proroga determinata dall’andamento delle disponibilità idriche, è
vietato su tutto il territorio del Comune di Toffia l’utilizzo dell’acqua potabile proveniente dalla rete
del pubblico acquedotto per finalità diverse da quelle domestiche, alimentari e igienico-sanitarie.
In particolare, è vietato utilizzare l’acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica per:
• l’irrigazione e l’annaffiatura di giardini, orti, prati, aiuole e superfici verdi private;
• il lavaggio di cortili, piazzali, marciapiedi, vialetti, scale, aree pavimentate e altri spazi
esterni privati;
• il lavaggio privato di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, biciclette, rimorchi e altri mezzi;
• il riempimento o il ricambio dell’acqua di piscine private, vasche da giardino, fontane
ornamentali e strutture analoghe;
• il riempimento di cisterne, serbatoi o altri contenitori destinati a usi non strettamente
domestici, alimentari o igienico-sanitari;
• ogni altro impiego improprio, superfluo o non indispensabile della risorsa idropotabile,
comunque non direttamente connesso al consumo umano e alle primarie esigenze
domestiche e sanitarie.
2. ESCLUSIONI
Sono esclusi dai divieti previsti dalla presente ordinanza:
• gli utilizzi necessari alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi;
• gli utilizzi necessari per ragioni di protezione civile, soccorso pubblico, sicurezza, igiene
pubblica e tutela della salute;
• gli interventi eseguiti dal gestore del Servizio Idrico Integrato o da altri soggetti incaricati
per la manutenzione, il lavaggio, la disinfezione e la messa in sicurezza degli impianti e
delle reti;
• gli utilizzi espressamente autorizzati dal Comune per comprovate e inderogabili esigenze di
interesse pubblico;
• gli utilizzi effettuati mediante acqua non proveniente dalla rete del pubblico acquedotto,
purché nel rispetto della normativa vigente e dei relativi titoli di approvvigionamento.
3. OBBLIGO DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI
Tutti i cittadini, gli amministratori condominiali, i titolari di attività commerciali, artigianali,
produttive e di servizi, nonché i responsabili di strutture pubbliche e private, sono invitati ad
adottare ogni comportamento utile a ridurre i consumi di acqua potabile e a evitare sprechi.
In particolare, si raccomanda di:
• verificare l’eventuale presenza di perdite negli impianti idrici privati e provvedere
tempestivamente alla loro riparazione;
• limitare l’uso dell’acqua alle sole quantità strettamente necessarie;
• non lasciare scorrere inutilmente l’acqua durante le ordinarie attività domestiche;
• utilizzare lavatrici e lavastoviglie esclusivamente a pieno carico;
• riutilizzare, quando possibile e nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, l’acqua non
contaminata per usi consentiti.
4. CONTROLLI
La Polizia Locale e gli altri organi di polizia e vigilanza competenti sono incaricati di verificare il
rispetto della presente ordinanza e di procedere all’accertamento delle eventuali violazioni.
Acqua Pubblica Sabina S.p.A. potrà segnalare al Comune eventuali consumi anomali o situazioni
dalle quali possa ragionevolmente desumersi un utilizzo dell’acqua non conforme alle disposizioni
della presente ordinanza, nel rispetto della normativa vigente.
5. SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca reato o sia assoggettato a una diversa e più grave sanzione prevista
dalla legge, la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le procedure stabilite
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
È fatta salva l’applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa o regolamentare vigente.
6. EFFICACIA
La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale
e conserva efficacia fino al 30 settembre 2026, salvo proroga, modifica o revoca anticipata disposta
in relazione all’evoluzione della situazione idrica e alle comunicazioni del gestore del Servizio
Idrico Integrato.
DISPONE
• la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Toffia;
• la massima diffusione del provvedimento mediante i canali di comunicazione istituzionali del Comune;
• la trasmissione della presente ordinanza:
o ad Acqua Pubblica Sabina S.p.A.;
o alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rieti;
o all’ATO 3 Lazio Centrale Rieti – Segreteria Tecnico Operativa;
o alla Polizia Locale;
o al Comando Stazione Carabinieri competente;
o agli uffici comunali interessati.
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima data.
Il Sindaco
OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE E
DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA
COMUNALE PER USI DIVERSI DA QUELLI DOMESTICI, ALIMENTARI E IGIENICOSANITARI,
FINO AL 30 SETTEMBRE 2026.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
• l’acqua costituisce una risorsa pubblica essenziale, da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà,
razionalità e sostenibilità, garantendo prioritariamente il soddisfacimento dei fabbisogni connessi al consumo
umano;
• durante la stagione estiva si registra ordinariamente un sensibile incremento dei consumi idrici, dovuto anche a
utilizzi non essenziali dell’acqua potabile;
• le elevate temperature e la riduzione delle disponibilità idriche possono determinare situazioni di criticità
nell’approvvigionamento, con possibili abbassamenti della pressione, disservizi o interruzioni nell’erogazione
dell’acqua;
VISTA la nota di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. del 21 luglio 2026, acquisita al protocollo del
Comune di Toffia al n. 2610 del 22 luglio 2026, avente ad oggetto “Richiesta urgente di adozione di
ordinanza sindacale per il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per scopi non domestici – Stagione
estiva in corso”;
CONSIDERATO CHE con la predetta comunicazione il gestore del Servizio Idrico Integrato ha
evidenziato che le attuali condizioni climatiche e il consistente incremento dei consumi stagionali
stanno sottoponendo i sistemi di approvvigionamento a un rilevante stress idrico, rendendo
necessario prevenire ogni forma di spreco o uso improprio dell’acqua potabile;
PRESO ATTO che Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ha richiesto ai Comuni interessati di adottare
tempestivamente appositi provvedimenti diretti a vietare l’utilizzo dell’acqua proveniente dai
pubblici acquedotti per scopi diversi da quelli domestici, alimentari e igienico-sanitari,
indicativamente fino al 30 settembre 2026;
RITENUTO necessario adottare misure temporanee e urgenti volte a contenere i consumi,
prevenire possibili carenze nell’approvvigionamento e assicurare la continuità del servizio idrico
per le esigenze primarie della popolazione;
RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni per disporre limitazioni temporanee all’utilizzo
dell’acqua potabile sull’intero territorio comunale;
VISTI:
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare le
disposizioni relative alla tutela quantitativa della risorsa idrica e al risparmio idrico;
idrico;
• l’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• l’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• la legge 24 novembre 1981, n. 689;
• lo Statuto comunale;
• i vigenti regolamenti comunali;
ORDINA
1. DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE
Con decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre
2026, salvo anticipata revoca o proroga determinata dall’andamento delle disponibilità idriche, è
vietato su tutto il territorio del Comune di Toffia l’utilizzo dell’acqua potabile proveniente dalla rete
del pubblico acquedotto per finalità diverse da quelle domestiche, alimentari e igienico-sanitarie.
In particolare, è vietato utilizzare l’acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica per:
• l’irrigazione e l’annaffiatura di giardini, orti, prati, aiuole e superfici verdi private;
• il lavaggio di cortili, piazzali, marciapiedi, vialetti, scale, aree pavimentate e altri spazi
esterni privati;
• il lavaggio privato di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, biciclette, rimorchi e altri mezzi;
• il riempimento o il ricambio dell’acqua di piscine private, vasche da giardino, fontane
ornamentali e strutture analoghe;
• il riempimento di cisterne, serbatoi o altri contenitori destinati a usi non strettamente
domestici, alimentari o igienico-sanitari;
• ogni altro impiego improprio, superfluo o non indispensabile della risorsa idropotabile,
comunque non direttamente connesso al consumo umano e alle primarie esigenze
domestiche e sanitarie.
2. ESCLUSIONI
Sono esclusi dai divieti previsti dalla presente ordinanza:
• gli utilizzi necessari alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi;
• gli utilizzi necessari per ragioni di protezione civile, soccorso pubblico, sicurezza, igiene
pubblica e tutela della salute;
• gli interventi eseguiti dal gestore del Servizio Idrico Integrato o da altri soggetti incaricati
per la manutenzione, il lavaggio, la disinfezione e la messa in sicurezza degli impianti e
delle reti;
• gli utilizzi espressamente autorizzati dal Comune per comprovate e inderogabili esigenze di
interesse pubblico;
• gli utilizzi effettuati mediante acqua non proveniente dalla rete del pubblico acquedotto,
purché nel rispetto della normativa vigente e dei relativi titoli di approvvigionamento.
3. OBBLIGO DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI
Tutti i cittadini, gli amministratori condominiali, i titolari di attività commerciali, artigianali,
produttive e di servizi, nonché i responsabili di strutture pubbliche e private, sono invitati ad
adottare ogni comportamento utile a ridurre i consumi di acqua potabile e a evitare sprechi.
In particolare, si raccomanda di:
• verificare l’eventuale presenza di perdite negli impianti idrici privati e provvedere
tempestivamente alla loro riparazione;
• limitare l’uso dell’acqua alle sole quantità strettamente necessarie;
• non lasciare scorrere inutilmente l’acqua durante le ordinarie attività domestiche;
• utilizzare lavatrici e lavastoviglie esclusivamente a pieno carico;
• riutilizzare, quando possibile e nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, l’acqua non
contaminata per usi consentiti.
4. CONTROLLI
La Polizia Locale e gli altri organi di polizia e vigilanza competenti sono incaricati di verificare il
rispetto della presente ordinanza e di procedere all’accertamento delle eventuali violazioni.
Acqua Pubblica Sabina S.p.A. potrà segnalare al Comune eventuali consumi anomali o situazioni
dalle quali possa ragionevolmente desumersi un utilizzo dell’acqua non conforme alle disposizioni
della presente ordinanza, nel rispetto della normativa vigente.
5. SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca reato o sia assoggettato a una diversa e più grave sanzione prevista
dalla legge, la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le procedure stabilite
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
È fatta salva l’applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa o regolamentare vigente.
6. EFFICACIA
La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale
e conserva efficacia fino al 30 settembre 2026, salvo proroga, modifica o revoca anticipata disposta
in relazione all’evoluzione della situazione idrica e alle comunicazioni del gestore del Servizio
Idrico Integrato.
DISPONE
• la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Toffia;
• la massima diffusione del provvedimento mediante i canali di comunicazione istituzionali del Comune;
• la trasmissione della presente ordinanza:
o ad Acqua Pubblica Sabina S.p.A.;
o alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rieti;
o all’ATO 3 Lazio Centrale Rieti – Segreteria Tecnico Operativa;
o alla Polizia Locale;
o al Comando Stazione Carabinieri competente;
o agli uffici comunali interessati.
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima data.
Il Sindaco